RIFERIMENTI NORMATIVI (DECRETO-LEGGE del  19/05/2020 n° 34 Art. 119)

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

  1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le  spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
  1. a)  interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente lorda dell’edificio medesimo. La  detrazione  di  cui  alla  presente lettera e’ calcolata su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non superiore a euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unita’ immobiliari  che  compongono   l’edificio.   I   materiali   isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi  di  cui  al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259 del 6 novembre 2017.
  1. b)  interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal  regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio  2013,  a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,  anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera  e’ calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a euro 30.000  moltiplicato per il numero delle unita’  immobiliari  che compongono l’edificio ed e’ riconosciuta anche per le spese  relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  1. c) interventi sugli  edifici  unifamiliari  per  la  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui  alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e’ riconosciuta  anche  per  le  spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.