Credito d’Imposta

credito_imposta

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017 è stato quadruplicato con la Legge di Bilancio 2017. Ecco tutte le novità su beneficiari, importo e spese ammesse.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo 2017: tutte le informazioni su importo, spese ammesse all’agevolazione e le novità sui beneficiari che potranno richiederlo. La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto importanti novità proprio in merito all’importo del credito d’imposta R&S, che sarà quadruplicato rispetto a quanto previsto in precedenza.

In più, al credito d’imposta 2017 saranno ammesse agevolazioni sia per personale che per investimenti e acquisti di beni strumentali e tra i beneficiari vengono incluse anche i soggetti non residenti. Con la Legge di Bilancio sono aumentati i benefici concessi alle imprese che investono in programmi di ricerca e sviluppo: il nuovo credito d’imposta sarà passa da 5 milioni a 20 milioni di euro massimi annuali e la percentuale salirà al 50% per tutti i tipi di investimento che le imprese adotteranno per i programmi volti all’implemento di ricerca e sviluppo.

Il piano portato avanti dalle misure della Legge di Bilancio 2017 che aumenta l’importo e le spese ammesse alle agevolazioni del credito d’imposta R&S rientra nel progetto di Industria 4.0, con il quale il Governo punta all’innovazione dell’industria italiana e allo sviluppo tecnologico delle attività produttive. Il credito d’imposta potrà, inoltre, essere richiesto per investimenti fino al 31 dicembre 2020.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017, ovvero beneficiari, importo, spese ammesse e tutte le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

Aliquota al 50%, per tutte le spese, e nuovi limiti annui per richiedere il credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2017. Con la Legge di Bilancio 2017 il credito d’imposta ricerca e sviluppo è stato confermato e raddoppiato, a differenza delle disposizioni in vigore al 2016 che prevedono il 25% di credito d’imposta per l’ammortamento di investimenti strumentali e del 50% per l’assunzione di personale qualificato.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017 vedrà ulteriormente incrementata la quota di spese agevolabili e i beneficiari che potranno usufruirne: in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio si passa dall’attuale investimento massimo di 5 milioni di euro a 20 milioni di euro (con una spesa minima di 30 mila euro), ben cinque volte maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo 2016.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017 è destinato a tutte le tipologie di imprese, agli enti non commerciali, a consorzi e reti d’impresa, a prescindere dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica e dal settore di attività e tra i beneficiari vengono inclusi anche i soggetti non residenti.

Per l’applicazione del credito d’imposta resta valido il criterio incrementale. Quindi il credito d’imposta ricerca e sviluppo è destinato alle spese in eccedenza rispetto agli investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti, sostenute per il periodo d’imposta agevolato.

Ecco di seguito tutti i dettagli sulle spese ammesse, beneficiari e sull’importo del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2017.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017: beneficiari

Beneficiari del credito d’imposta 2017 per attività di ricerca e sviluppo sono tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile.

Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati ammessi tra i beneficiari del credito d’imposta ricerca e sviluppo anche le attività di ricerca e sviluppo svolte da soggetti non residenti o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017: importo

La novità approvata con la Legge di Bilancio 2017 è di particolare rilevanza per quel che riguarda l’applicazione dell’aliquota unica del 50%: non più la differenza tra le spese sostenute per i beni strumentali (25%) e il personale altamente qualificato (50%).

In base a quanto previsto ad oggi, il credito d’imposta ricerca e sviluppo al 50% agevolerà il calcolo dell’ammortamento previsto per gli investimenti complessivi dell’impresa. Requisito fondamentale per poter beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo è l’incremento complessivo delle spese relative: l’importo infatti sarà erogato sulla base delle spese eccedenti rispetto alla media degli investimenti effettuati nei 3 periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2015.

Le novità inserite con la Legge di Bilancio 2017 innalzano il limite d’importo per il quale sarà possibile usufruire del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: aumenta a 20 milioni l’importo massimo del beneficio riconosciuto a ciascuna impresa per ciascun periodo d’imposta, mentre è erogato a condizione che gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo siano di importo minimo pari ad almeno 30.000 euro.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017: spese ammesse

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 il credito d’imposta ricerca e sviluppo al 50% si applica a:

  • assunzione di personale altamente qualificato impiegato nella ricerca;
  • quote di ammortamento acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature;
  • contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali.

Saranno agevolate con l’applicazione del credito d’imposta al 50% quindi tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Più nel dettaglio, è al comma 4, art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 che vengono elencate le attività che possono beneficiare del credito d’imposta e successivamente quelle che sono le spese ammesse.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Al contrario, sono escluse dalle attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (comma 5 art. 3).

A chiarire quali sono invece le spese ammesse al credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017 ci pensa il comma 6 dello stesso decreto, nel quale si stabilisce che è previsto per investimenti in:

  • personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – non più necessario che il personale sia in  possesso di “un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’ammortamento degli investimenti umani e strumentali in ricerca è sviluppo al 50% è automatica. Per poter richiedere il credito d’imposta ricerca e sviluppo bisogna indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico.

Si ricorda inoltre che il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere richiesto soltanto in compensazione, con la compilazione del modello F24, dal periodo d’imposta seguente a quello in cui sono state effettuate le spese in ricerca e sviluppo.